Sez. 1, Sentenza n. 3553 del 02/06/1981 (Rv. 414166 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA - INNOVAZIONI LEGISLATIVE INTRODOTTE IN ORDINE AI CRITERI DELLA STIMA ED ALL'ORGANO COMPETENTE A PROVVEDERVI - CADUCAZIONE CONSEGUENTE DELLA STIMA GIA ESEGUITA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA - INNOVAZIONI LEGISLATIVE INTRODOTTE IN ORDINE AI CRITERI DELLA STIMA ED ALL'ORGANO COMPETENTE A PROVVEDERVI - CADUCAZIONE CONSEGUENTE DELLA STIMA GIA ESEGUITA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Dal principio secondo il quale, nei casi in cui l'ordinamento subordina la proponibilita dell'Azione giudiziaria all'esaurimento di un procedimento amministrativo ed all'emissione del provvedimento che lo conclude, la sussistenza di tale condizione (avente natura di presupposto processuale) va verificata con riferimento alla normativa disciplinante all'epoca della domanda l'anzidetto procedimento consegue, in tema di espropriazione per pu, che, proposta opposizione alla stima eseguita dall'UTE ai sensi dell'art 16 della legge 865 del 1971, le innovazioni legislative introdotte in ordine ai criteri della stima suindicata ed all'organo competente a provvedervi non comportano la caducazione della stima gia eseguita e che la questione della Determinazione dell'indennità, rimasta nella sfera di cognizione del giudice adito, deve essere risolta dal medesimo secondo i criteri applicabili alla stregua delle Disposizioni sopravvenute. (nella specie, i giudici del merito, dall'entrata in vigore, durante il giudizio di opposizione alla stima, dell'art 14 della legge 28 gennaio 1977 n 10, introduttivo di nuove norme sulla Determinazione dell'indennita ed attributivo della relativa Competenza ad una speciale commissione provinciale, avevano dedotto la caducazione della stima effettuata dall'UTE e la necessita della sua rinnovazione in Sede amministrativa. Il SC ha cassato con rinvio la decisione, enunciando il principio che precede). (V 1061/81, mass n 411608).*
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 14 CORTE COST., Legge 29/07/1980 num. 385 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)