Sez. L, Sentenza n. 15949 del 16/08/2004 (Rv. 575745 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - SOTTOSCRIZIONE - IN GENERE | Scrittura priva di sottoscrizione - Produzione in una controversia di lavoro e attribuzione alla controparte - Onere di contestazione - Sussistenza - Conseguenze.
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - SOTTOSCRIZIONE - IN GENERE
Premesso che la sottoscrizione è requisito necessario della scrittura privata e che la mancanza di essa esclude sia l'onere del disconoscimento, se anche si abbia per riconosciuta una scrittura non sottoscritta, la produzione di una scrittura non sottoscritta, quale un tabulato o altra scrittura contabile, e l'attribuzione di essa alla controparte nel ricorso introduttivo di una controversia di lavoro, determinano per il convenuto l'onere, ex art. 416 cod. proc. civ., di una specifica contestazione, con la conseguenza che, in mancanza di questa, il fatto diviene pacifico e su di esso non vi è necessità di prova e non può esservi contestazione nei successivi gradi del giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 215, Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2702
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)