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Sez. 1, Sentenza n. 34 del 07/01/1997 (Rv. 501552 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO | Scritture non sottoscritte - Necessità di disconoscimento - Esclusione - Verificazione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1997-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501552-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO

L'art. 214 primo comma cod. proc. civ., il quale prevede che colui contro il quale è prodotta una scrittura privata è tenuto, se intende disconoscerla a negare formalmente la propria sottoscrizione, è l'art. 216 primo comma dello stesso codice, secondo cui la parte che intende valersi della scrittura disconosciuta deve chiederne la verificazione, mutuano il concetto e la definizione di scrittura privata dall'art. 2702 cod. civ., che ne considera requisito essenziale la sottoscrizione, la quale soltanto può far acquistare al documento l'efficacia probatoria sancita dalla stessa norma. Ne deriva che le scritture non sottoscritte dalle parti non debbono essere disconosciute da colui contro il quale sono prodotte e che rispetto alle stesse è, conseguentemente, inammissibile la procedura di verificazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702, Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 216 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)