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Sez. 2, Sentenza n. 8620 del 02/10/1996 (Rv. 499870 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - SOTTOSCRIZIONE - IN GENERE | Necessità.
Stato
decisa il 1996-10-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499870-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - SOTTOSCRIZIONE - IN GENERE

Le scritture prive della sottoscrizione non possono rientrare nel novero delle scritture private aventi valore giuridico formale con effetti sostanziali e probatori neppure quando non ne sia stata impugnata la provenienza della parte a cui vengono opposte; la parte contro la quale queste scritture sono prodotte non ha, conseguentemente, l'onere di disconoscere l'autenticità ai sensi dell'art. 215 cod. proc. civ., che si riferisce solo al riconoscimento della sottoscrizione, questa essendo, ai sensi dell'art. 2702 cod. civ., il solo elemento grafico in virtù del quale, salvi i casi diversamente regolati (artt. 2705, 2707, 2708, 2709 cod. civ.), la scrittura diviene riferibile al soggetto da cui proviene e può' produrre effetti a suo carico.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702, Cod. Civ. art. 2707, Cod. Civ. art. 2709, Cod. Civ. art. 2705, Cod. Civ. art. 2708, Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 215

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)