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Sez. 2, Sentenza n. 4156 del 11/04/1995 (Rv. 491747 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA | Nullità di un contratto o di una delibera - Mancata richiesta di applicazione e di declaratoria di nullità - Dichiarazione d'ufficio della nullità - Extrapetizione - Configurabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491747-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA

In base al principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, sancito dall'art. 112 cod. proc. civ., la rilevabilità d'ufficio della nullità di un contratto o di una delibera opera, anche in sede d'impugnazione, senza la necessità che la parte, nei cui confronti si domandi che il contratto o la delibera nulli spieghino i loro effetti, sollevi la relativa eccezione; se, invece, non si chiede l'applicazione del contratto o della delibera e la declaratoria di nullità non sia domandata, mediante proposizione della relativa azione, il giudice, per non incorrere nel vizio di extra petizione, non può, di sua iniziativa, dichiararne la nullità (nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la decisione del giudice d'appello il quale, non avendo l'attore chiesto l'applicazione di una deliberazione nulla per difformità rispetto alle norme imperative contemplate dal testo unico sulle cooperative edilizie, di cui alla legge 28 aprile 1938 n. 1167, non aveva rilevato d'ufficio detta nullità, prospettata per la prima volta in secondo grado).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 61, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 61, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 62, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 62, Legge 28/04/1938 num. 1165 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)