Sez. 2, Sentenza n. 2398 del 11/03/1988 (Rv. 458175 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - AZIONE DI NULLITÀ - LEGITTIMAZIONE - POTERE DEL GIUDICE DI DICHIARARE D'UFFICIO LA NULLITÀ - LIMITI - DICHIARAZIONE D'UFFICIO DELLA NULLITÀ OVVERO DELLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER CAUSA OVVERO FATTI DIVERSI DA QUELLI COSTITUENTI OGGETTO DELLA DOMANDA - VIZIO DI ULTRA PETIZIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - AZIONE DI NULLITÀ - LEGITTIMAZIONE - POTERE DEL GIUDICE DI DICHIARARE D'UFFICIO LA NULLITÀ - LIMITI - DICHIARAZIONE D'UFFICIO DELLA NULLITÀ OVVERO DELLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER CAUSA OVVERO FATTI DIVERSI DA QUELLI COSTITUENTI OGGETTO DELLA DOMANDA - VIZIO DI ULTRA PETIZIONE.*
Il potere del giudice di dichiarare d'ufficio la nullità di un contratto ex art. 1421 va coordinato con il principio della domanda fissato dagli art. 99 e 112 cod. proc. civ., sicché solo se sia in contestazione l'applicazione o l'esecuzione di un atto la cui validità rappresenti un elemento costitutivo della domanda, il giudice è tenuto a rilevare in qualsiasi stato e grado del giudizio la nullità dell'atto, indipendentemente dall'attività assertiva delle parti. Per converso, qualora la domanda sia diretta a far dichiarare l'Invalidità del contratto o a farne pronunciare la risoluzione per inadempimento, la deduzione nella prima ipotesi di una causa di nullità diversa da quella posta a fondamento della domanda e nella seconda ipotesi di una qualsiasi causa di nullità o di un fatto diverso dall'inadempimento sono inammissibili, né tali questioni possono essere rilevate d'ufficio ostandovi il divieto di pronunciare ultra petita. (V 7402/86, mass n 449453).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1421, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)