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Sez. 3, Sentenza n. 6358 del 23/06/1990 (Rv. 467952 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - AZIONE DI NULLITÀ - LEGITTIMAZIONE - RILEVABILITÀ D'UFFICIO DELLA NULLITÀ DEL CONTRATTO - PRESUPPOSTI - DOMANDA PRESCINDENTE DALLA VALIDITÀ DEL CONTRATTO - RILEVABILITÀ D'UFFICIO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE A CONTRATTI DI COMODATO DI FONDI RUSTICI E DI VENDITA DI ERBE CON DOMANDA NON DI ESECUZIONE MA DI RILASCIO PER CESSAZIONE DEI RAPPORTI.*
Stato
decisa il 1990-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467952-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - AZIONE DI NULLITÀ - LEGITTIMAZIONE - RILEVABILITÀ D'UFFICIO DELLA NULLITÀ DEL CONTRATTO - PRESUPPOSTI - DOMANDA PRESCINDENTE DALLA VALIDITÀ DEL CONTRATTO - RILEVABILITÀ D'UFFICIO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE A CONTRATTI DI COMODATO DI FONDI RUSTICI E DI VENDITA DI ERBE CON DOMANDA NON DI ESECUZIONE MA DI RILASCIO PER CESSAZIONE DEI RAPPORTI.*

La nullità del contratto è rilevabile d'ufficio, sempre che risultino acquisiti al processo gli elementi che la evidenziano, solo nella controversia promossa per far valere diritti presupponenti la validità del contratto stesso, in considerazione del potere-dovere del giudice di verificare la sussistenza delle condizioni dell'Azione, non anche nella diversa ipotesi in cui la domanda prescinda dalla suddetta validità, come nel caso in cui, in relazione a contratti di comodato di fondi rustici e di vendita di erbe, si chieda non l'esecuzione dei contratti, ma il rilascio dei fondi, sulla premessa della cessazione dei relativi rapporti. (Conf 2572/88, mass n 458310).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421, Cod. Civ. art. 1571, Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)