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Sez. L, Sentenza n. 12640 del 28/08/2003 (Rv. 566361 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Indennità di accompagnamento ex legge n. 406 del 1968 e n. 18 del 1980 - Diritto - Presupposti - Incompatibilità con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per cause di guerra, di lavoro o di servizio ex art. 1 legge n. 509 del 1988 - Portata -.
Stato
decisa il 2003-08-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566361-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

In materia di assistenza pubblica, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2 legge n. 118 del 1971 (che ha escluso dal suo ambito di applicazione "gli invalidi di guerra, del lavoro, di servizio, nonché i ciechi e i sordomuti per i quali provvedono altre leggi")e 1 legge n. 508 del 1988 (il quale, al comma 4, dispone che "L'indennità di accompagnamento di cui alla presente legge non è compatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per cause di guerra, di lavoro o di servizio", e al comma 5, fa "salva per l'interessato la facoltà di optare per il trattamento più favorevole") il mancato godimento di prestazioni - analoghe all'indennità di accompagnamento - per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio, è necessario al fine di ottenere il riconoscimento del diritto al trattamento assistenziale; mentre, per converso, il godimento di tali prestazioni non è di per sè causa di estinzione del diritto alla suindicata indennità, né causa d'impedimento alla relativa erogazione, attesa la prevista facoltà di opzione.

Riferimenti normativi: Legge 21/11/1988 num. 508 art. 1, Legge 29/03/1968 num. 406 CORTE COST., Legge 11/02/1980 num. 18 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 30/01/1971 num. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)