Sez. U, Sentenza n. 4045 del 06/12/1975 (Rv. 378343 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) - RISCOSSIONE COATTIVA (ESPROPRIAZIONE ESATTORIALE) - ESPROPRIAZIONE FORZATA IN GENERE - OPPOSIZIONE - DEL TERZO IN SEPARAZIONE - DELL'ESERCENTE LA STESSA ATTIVITA DEL PRECEDENTE IMPRENDITORE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE DELL'AGO - COGNIZIONE DELL'INTENDENTE DI FINANZA - CONDIZIONI.*
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) - RISCOSSIONE COATTIVA (ESPROPRIAZIONE ESATTORIALE) - ESPROPRIAZIONE FORZATA IN GENERE - OPPOSIZIONE - DEL TERZO IN SEPARAZIONE - DELL'ESERCENTE LA STESSA ATTIVITA DEL PRECEDENTE IMPRENDITORE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE DELL'AGO - COGNIZIONE DELL'INTENDENTE DI FINANZA - CONDIZIONI.*
Ai sensi dell'art 197 quarto comma del tu sulle imposte dirette (DPR 29 gennaio 1958 n 645), chi esercita la stessa attivita commerciale del precedente titolare di un'azienda, nei medesimi locali od in parte di essi, si presume, salvo prova contraria, acquirente dell'azienda e, come tale, coobbligato con il precedente titolare al pagamento delle imposte sui redditi dell'Esercizio, relative al periodo in corso alla data dell'acquisto ed al periodo antecedente. Da cio deriva che il giudice ordinario, adito con opposizione di terzo, a norma dell'art 619 cod proc civ, avverso esecuzione fiscale per la riscossione di dette imposte, ove accerti che l'opponente si trovi nelle menzionate circostanze di fatto, deve presumere, in difetto di prova contraria, la sua qualita di acquirente coobbligato e, conseguentemente, dichiarare il proprio difetto di giurisdizione sulla domanda, in applicazione dell'art 208 del citato testo unico, il quale devolve alla cognizione dell'intendente di finanza, in Sede amministrativa, ogni opposizione proposta dal coobbligato del contribuente. (V 974/68, mass n 332358).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 197, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 208 CORTE COST., DPR 29/01/1958 num. 645 art. 209 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)