Sez. 1, Sentenza n. 974 del 30/03/1968 (Rv. 332358 - 01)
ESECUZIONE FISCALE - ESECUZIONE IMPOSTE DIRETTE - OPPOSIZIONE - DEL TERZO IN SEPARAZIONE - COMPETENZA DELL'AUTORITA GIUDIZIARIA - LIMITI - ALTRE OPPOSIZIONI - COMPETENZA DELL'INTENDENTE DI FINANZA - AZIONE DI RISARCIMENTO DEI DANNI NEI CONFRONTI DELL'ESATTORE - COMPIMENTO DELL'ESECUZIONE.*
ESECUZIONE FISCALE - ESECUZIONE IMPOSTE DIRETTE - OPPOSIZIONE - DEL TERZO IN SEPARAZIONE - COMPETENZA DELL'AUTORITA GIUDIZIARIA - LIMITI - ALTRE OPPOSIZIONI - COMPETENZA DELL'INTENDENTE DI FINANZA - AZIONE DI RISARCIMENTO DEI DANNI NEI CONFRONTI DELL'ESATTORE - COMPIMENTO DELL'ESECUZIONE.*
Il testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con DPR 29 gennaio 1958, n 645, riferendosi alle esecuzioni fiscali, riserva alla cognizione dell autorita giudiziaria soltanto le opposizioni di terzo previste dall'art. 619 cod.proc.civ., con le limitazioni di cui alle lettere a, b e C dell'art 207 dello stesso tu, mentre devolve alla cognizione, oggettivamente e soggettivamente amministrativa, dell' intendente di finanza ogni altra opposizione, comprendendo tra i legittimati a proporla i coobbligati del contribuente (art 208). Lo stesso tu ribadisce, quindi, con gli artt 2 e 9 che le opposizioni regolate dagli artt. 615 e 618 cod.proc.civ. non sono ammesse davanti all' autorita giudiziaria ordinaria e riserva agli esecutati l'Azione giudiziaria contro l'esattore dopo il compimento dell'esecuzione, ai soli fini del risarcimento dei danni.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE, Legge 29/01/1958 num. 645 art. 2, Legge 29/01/1958 num. 645 art. 9, Legge 29/01/1958 num. 645 art. 207 CORTE COST., Legge 29/01/1958 num. 645 art. 208 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)