Sez. 3, Ordinanza n. 32539 del 14/12/2024 (Rv. 673176-01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Eccezione di prescrizione della pretesa impositiva - Fatto estintivo successivo alla notifica della cartella esattoriale - Validità della notifica - Irrilevanza - Questione meramente esecutiva - Esclusione - Conseguenze - Giurisdizione del giudice tributario - Sussistenza.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA
In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice tributario l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, anche nel caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto restano escluse dalla giurisdizione speciale soltanto le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione e, qualora il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività (o meno) della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva.
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Legge 30/09/2005 num. 203 CORTE COST. PENDENTE, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 50
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)