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Sez. 3 - , Ordinanza n. 23894 del 04/08/2023 (Rv. 668578 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE COATTIVA - ESPROPRIAZIONE FORZATA IN GENERE - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Declaratoria di incostituzionalità dell'art. 57, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 602 del 1973 - Effetti - Complementarità (non concorrenza) della tutela - Conseguenze - Fatto estintivo non dedotto innanzi al giudice tributario - Deducibilità con l'opposizione ex art. 615 c.p.c. - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2023-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668578-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE COATTIVA - ESPROPRIAZIONE FORZATA IN GENERE - OPPOSIZIONE - IN GENERE

La declaratoria di illegittimità costituzionale (sentenza della Corte cost. n. 114 del 2018) dell'art. 57, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 602 del 1973 - nella parte in cui detta norma non prevedeva l'ammissibilità ex art. 615 c.p.c. nella riscossione tributaria successivamente alla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso ex art. 50 del citato d.P.R. - implica, sul piano dei rimedi di tutela giurisdizionale a disposizione del contribuente esecutato e quale precipitato logico della complementarità - non già concorrenza - tra le giurisdizioni (ordinaria e tributaria), che sono tuttora improponibili le opposizioni all'esecuzione aventi funzione "recuperatoria" di doglianze che la parte avrebbe dovuto far valere innanzi al giudice tributario con le forme e nei termini dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992.

Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 57 CORTE COST., DPR 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)