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Sez. U - , Ordinanza n. 16986 del 25/05/2022 (Rv. 664756 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Eccezione di prescrizione della pretesa impositiva - Fatto estintivo successivo alla notifica della cartella esattoriale - Validità della notifica - Irrilevanza - Questione meramente esecutiva - Esclusione - Conseguenze - Giurisdizione del giudice tributario - Sussistenza.
Stato
decisa il 2022-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664756-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva.

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Legge 28/12/2001 num. 448 art. 12 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/2005 num. 203 CORTE COST. PENDENTE, Legge 02/12/2005 num. 248 CORTE COST. PENDENTE, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 50

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)