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Sez. L, Sentenza n. 2615 del 24/05/1978 (Rv. 391972 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE - NOZIONE - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1978-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391972-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE - NOZIONE - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

Si verifica il litisconsorzio necessario allorquando la sentenza, per la natura del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, e di per se inidonea a spiegare i propri effetti anche nei riguardi delle sole parti presenti, in quanto si tratta di un rapporto giuridico plurisoggettivo nel quale i nessi fra i diversi soggetti, e tra loro e l'oggetto comune, costituiscono un insieme unitario la cui integrita condiziona ogni vicenda giuridica del rapporto medesimo per cui esso risulta immutabile ove non vi sia la partecipazione di tutti i suoi titolari. Per stabilire quando si versi in una tale situazione processuale (a parte i casi direttamente regolati dalla legge) e necessario valutare la natura del rapporto sostanziale ed accertare se la sentenza e veramente inutiliter data e cioe inidonea a produrre effetti di diritto sostanziale persino nei confronti delle sole parti presenti nel processo, talche la sentenza stessa e affetta da nullita (non pero da inesistenza giuridica) rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento e denunciabile per la prima volta in Cassazione, mentre il litisconsorte pretermesso - in caso di passaggio in giudicato della decisione - puo impugnarla con l'opposizione di terzo a norma dell'art 404, comma primo, cod proc civ. (V 4558/76, mass n 383286; (V 4555/76, mass n 383281; (V 876/76, mass n 379547; (V 50/76, mass n 378674).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)