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Sez. L, Sentenza n. 3876 del 06/06/1983 (Rv. 428803 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - APPLICAZIONE DI UN LAVORATORE A MANSIONI SUPERIORI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - DIRITTO ALLA PROMOZIONE ALLA QUALIFICA SUPERIORE - ESCLUSIONE - SOPRAVVENIENZA DI DETTA LEGGE NEL CORSO DEL RAPPORTO DI LAVORO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1983-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428803-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - APPLICAZIONE DI UN LAVORATORE A MANSIONI SUPERIORI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - DIRITTO ALLA PROMOZIONE ALLA QUALIFICA SUPERIORE - ESCLUSIONE - SOPRAVVENIENZA DI DETTA LEGGE NEL CORSO DEL RAPPORTO DI LAVORO - IRRILEVANZA.*

Poiché, a norma dell'art. 11 delle Disposizioni sulla legge in generale, la legge non dispone che per l'avvenire, non si può vantare un diritto se esso non era qualificato come tale dallo ordinamento all'epoca in cui si realizzarono e si esaurirono i relativi presupposti di fatto, a meno che l'ordinamento stesso non abbia attribuito efficacia retroattiva alla creazione di tale diritto. Pertanto non ha diritto alla promozione alla qualifica superiore il lavoratore che, prima dell'entrata in vigore dello art. 13 della legge n. 300 del 1970, non avente efficacia retroattiva, sia stato applicato per un certo periodo a mansioni superiori, essendo irrilevante la circostanza che, al momento dell'entrata in vigore della citata legge, il rapporto di lavoro fosse ancora in corso. (V 2112/78, mass n 391491; (Conf 1940/80, mass n 405566).*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)