diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 2112 del 04/05/1978 (Rv. 391491 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - SVOLGIMENTO DI MANSIONI SUPERIORI PER UN PERIODO COMUNQUE SUPERIORE A TRE MESI - DIRITTI DEL LAVORATORE EX ART 13 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - DISCIPLINA RELATIVA - VALORE INNOVATIVO - APPLICABILITA A RAPPORTI DI LAVORO CESSATI PRIMA DELLA ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391491-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - SVOLGIMENTO DI MANSIONI SUPERIORI PER UN PERIODO COMUNQUE SUPERIORE A TRE MESI - DIRITTI DEL LAVORATORE EX ART 13 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - DISCIPLINA RELATIVA - VALORE INNOVATIVO - APPLICABILITA A RAPPORTI DI LAVORO CESSATI PRIMA DELLA ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - ESCLUSIONE.*

L'art 13 dello statuto dei lavoratori, modificando il testo dell'art 2103 cod civ nel senso di attribuire al prestatore di lavoro nuovi diritti, tra cui quello all'assegnazione definitiva alle mansioni superiori, se svolte per un periodo fissato nei contratti collettivi e comunque superiore a tre mesi, ha carattere innovativo, e percio non puo essere applicato a rapporti di lavoro cessati prima della sua entrata in vigore. (Conf 1335/75, mass n 374858).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)