Sez. 1, Sentenza n. 3535 del 21/05/1988 (Rv. 458859 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI - AMMISSIONE AL PASSIVO - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE - DEFINITIVITÀ - EFFETTI VINCOLANTI IN ORDINE AL "QUANTUM" DEI CREDITI AMMESSI - CONSEGUENZA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI - AMMISSIONE AL PASSIVO - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE - DEFINITIVITÀ - EFFETTI VINCOLANTI IN ORDINE AL "QUANTUM" DEI CREDITI AMMESSI - CONSEGUENZA.*
La definitività dello stato passivo del fallimento spiega effetti vincolanti anche con riguardo al "quantum" dei crediti ammessi, e, pertanto, non consente la successiva proposizione di istanze di insinuazione tardiva, per pretendere maggiori importi che si assumano discendenti dallo stesso titolo già fatto valere con la domanda di ammissione a detto passivo (nella specie, ulteriori spettanze per indennità di fine rapporto di lavoro). (V 225/81, mass n 410634; (V 2164/79, mass n 398512).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 95, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 95, Legge Falliment. art. 97, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 97, Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 101 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)