Sez. 1, Sentenza n. 751 del 24/01/1997 (Rv. 502022 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE | Domanda di ammissione al passivo - Rigetto - Giudicato interno nella procedura di accertamento del passivo - Sussistenza - Conseguenze - Successiva domanda di insinuazione tardiva - Novità in base al "petitum" e alla "causa petendi" - Necessità - Fattispecie relativa a domande di liquidazione della quota di socio uscito da società di persone prima del fallimento della stessa.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE
L'ammissione ordinaria e quella tardiva al passivo fallimentare sono altrettante fasi di uno stesso accertamento giurisdizionale, con la conseguenza che, rispetto alla decisione concernente un'insinuazione tardiva di credito, le pregresse decisioni riguardanti l'insinuazione ordinaria hanno valore di giudicato interno e che quindi un credito, per poter essere insinuato tardivamente, deve essere diverso (in base ai criteri del "petitum" e della "causa petendi") da quello fatto valere nell'insinuazione ordinaria, fermo restando che ad integrare la diversità della domanda non è sufficiente il mero dato quantitativo e neanche una diversa connotazione del medesimo credito. (Nella specie la S.C., confermando la sentenza impugnata, ha escluso che, rispetto al credito del socio di società di persone, receduto anteriormente al fallimento della società, relativo alla liquidazione della quota ex art. 2289 cod. civ., costituisse domanda nuova, ai fini in esame, la circostanza che in sede di insinuazione tardiva, l'ex socio, oltre a variare il "quantum", avesse fatto riferimento, invece che - come nella rigettata domanda tempestiva di ammissione al passivo - all'utile risultante dal bilancio antecedente alla sua uscita dalla società, ad una quota del ricavato della vendita in sede fallimentare dei beni della società).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2289, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge Falliment. art. 93, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 93, Legge Falliment. art. 94, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 94, Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 101 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)