Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19480 del 23/08/2013 (Rv. 627581 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - RISOLUZIONE - INADEMPIMENTO - SANATORIA | Termine di grazia - Perentorietà - Fondamento - Conseguenze.
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - RISOLUZIONE - INADEMPIMENTO - SANATORIA
In tema di affitto agrario, il termine di grazia ex art. 46, comma 6, della legge 3 maggio 1982, n. 203, facendo eccezione al principio di cui all'ultimo comma dell'art. 1453 cod. civ., ha carattere perentorio ed è improrogabile, sicché, qualora l'affittuario non provveda alla sanatoria totale della mora nel termine concessogli, non è dato al giudice valutare la gravità dell'inadempimento agli effetti dell'art. 1455 cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453 com. 3, Cod. Civ. art. 1455, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)