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Sez. 3, Sentenza n. 7866 del 19/07/1995 (Rv. 493350 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - RISOLUZIONE - INADEMPIMENTO - SANATORIA | Adempimento dopo la domanda di risoluzione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1995-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493350-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - RISOLUZIONE - INADEMPIMENTO - SANATORIA

La disposizione dell'art. 1453 cod. civ., che impedisce al debitore inadempiente di purgare la mora dopo la domanda di risoluzione, non è applicabile ai contratti agrari, in relazione ai quali l'art. 46 della legge 3 maggio 1982 n. 203 consente all'affittuario convenuto in giudizio per morosità il pagamento tardivo dei canoni scaduti nel termine assegnato dal giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)