Sez. L, Sentenza n. 4310 del 24/03/2001 (Rv. 545158 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - VERBALI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI | Certificato amministrativo - Firma illeggibile - Invalidità - Esclusione - Condizioni - Deduzione della non autenticità - Onere della prova - Incidenza sul deducente.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - VERBALI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI
L'impossibilità di individuare l'autore dell'atto amministrativo, sia di natura provvedimentale che di carattere certificativo, a causa della illeggibilità della firma, non ne comporta l'invalidità, quando dall'atto emergano elementi inequivocabili che consentano di individuare l'autorità emanante, salvo che si dimostri, con onere della prova a carico di chi l'allega, la non autenticità della sottoscrizione o l'insussistenza nel sottoscritto della qualità di organo dell'amministrazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2699, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)