Sez. 1, Sentenza n. 8881 del 11/10/1996 (Rv. 500053 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - INGIUNZIONE - IN GENERE | Ordinanza per infrazione valutaria - Sottoscrizione indecifrabile o incompleta preceduta dall'indicazione "il Ministro" - Invalidità - Esclusione - Limiti.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - INGIUNZIONE - IN GENERE
Non ricorre la nullità dell'atto amministrativo per carenza del requisito soggettivo, quando dallo stesso atto risulti la qualità (di organo della persona giuridica pubblica) dell'autore della sottoscrizione e, pertanto, sebbene questa risulti indecifrabile o incompleta, detta qualità debba ritenersi oggettivamente certa, a meno che non vengano dimostrate da colui che le allega la non autenticità della sottoscrizione o l'insussistenza dell'indicata qualità. Ne deriva che non è invalida l'ordinanza - ingiunzione emessa in materia di infrazione valutaria ove rechi una sottoscrizione incompleta o illeggibile, preceduta dalla indicazione "il Ministro", a meno che l'interessato non dimostri la falsità della firma ovvero la mancanza della delega, che da detta indicazione è certificata.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)