Sez. 2, Sentenza n. 9509 del 06/05/2005 (Rv. 584269 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Avviso di mora - Informazione al destinatario su autorità, modi e termini con cui proporre opposizione - Rinvio al codice di procedura civile - Idoneità a garantire il rispetto delle finalità della legge n. 241/1990.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE
L'avvertimento, contenuto nell'avviso di mora, che l'eventuale opposizione dovrà essere proposta all'autorità giudiziaria ordinaria con le modalità e nei termini previsti dal cod. proc. civ., soddisfa l'esigenza sancita nella disposizione di cui all'art. 3, comma quarto, della legge 7 agosto 1990 n. 241, in quanto appare idoneo a far conoscere al destinatario dell'avviso di mora i rimedi che egli può esperire e la procedura da seguire e tale è la finalità perseguita dalla citata disposizione della legge n. 241/1990.
Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 3 com. 4 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)