Sez. L, Sentenza n. 3148 del 17/03/1993 (Rv. 481440 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Trasferimento d'azienda - In genere | Configurabilità - Condizioni - Mera continuità delle prestazioni lavorative alle dipendenze prima dell'una, poi dell'altra impresa e collegamento economico tra le medesime - Insufficienza.
Lavoro - Lavoro subordinato - Trasferimento d'azienda - In genere
Il trasferimento di azienda che ai sensi dell'art. 2112 cod. civ. determina la prosecuzione del rapporto di lavoro con l'acquirente postula che il complesso organizzato dei beni dell'impresa, nella sua identità obiettiva, sia passato in tutto o in parte ad un diverso titolare; ai fini dell'accertamento di tale fattispecie (i cui presupposti oggettivi non sono stati modificati dalla disciplina introdotta dalla direttiva del Consiglio C.E.E. 14 febbraio 1977 n. 187, alla quale ha dato attuazione la legge 29 dicembre 1990 n. 428, riferibile ad entità economiche che conservano con il loro trasferimento la loro identità) non è quindi sufficiente il rilievo della mera continuità delle prestazioni lavorative prima alle dipendenze di una determinata impresa e successivamente alle dipendenze di un'altra, ancorché svolte nei medesimi locali (che può corrispondere alla successione cronologica di rapporti di lavoro non collegati da un nesso riconducibile al concetto di trasferimento di azienda) e dell'eventuale collegamento fra le imprese predette, che, in quanto fenomeno meramente economico, non è di per sè produttivo dell'unificazione dei successivi rapporti, non comportando il venir meno della sostanziale autonomia e della distinta soggettività dei successivi datori di lavoro.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Legge 29/12/1990 num. 428 art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)