Sez. 3 - , Sentenza n. 36330 del 07/06/2019 Cc. (dep. 22/08/2019) Rv. 277613 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Pericolo di reiterazione dei reati - Elementi di valutazione - Atti o comportamenti non aventi natura penale - Rilevanza - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI
In tema di misure cautelari, ai fini della configurabilità dell'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione dei reati, prevista dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., gli elementi per una valutazione di pericolosità dell'indagato possono trarsi anche soltanto da comportamenti o atti concreti da questi tenuti, pure se non presentano rilievo penale. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto che l'aggravamento della misura cautelare nei confronti di un indagato incensurato potesse essere fondato sulla valutazione di pericolosità dell'indagato desumibile da fatti costituenti un mero illecito amministrativo).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 lett. C)
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)