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Sez. 5, Sentenza n. 12054 del 27/02/2026 Cc. (dep. 30/03/2026) Rv. 289656-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Pericolo di reiterazione dei reati - Elementi di valutazione - Atti o comportamenti non oggetto di accertamento giudiziario - Rilevanza - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-02-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289656-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI

In tema di misure cautelari, ai fini della configurabilità del pericolo di reiterazione dei reati, gli elementi di valutazione, in difetto di precedenti penali a carico dell'indagato, possono trarsi anche soltanto da comportamenti o atti concreti - non necessariamente di natura processuale - dello stesso, che non siano oggetto di accertamento giudiziario. (Fattispecie in cui l'amministratore di fatto di una società farmaceutica appartenente a un gruppo farmaceutico, indagato per plurime ipotesi di bancarotta patrimoniale e documentale, anche dopo la liquidazione giudiziale della quasi totalità delle singole farmacie, aveva continuato a gestire di fatto attività affini, ripetendo il medesimo schema fraudolento utilizzato in precedenza).

Cod. Pen. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 com. 2 lett. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 lett. C CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)