Sez. 6, Sentenza n. 6274 del 27/01/2016 Cc. (dep. 15/02/2016) Rv. 265961 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Giudizio sulla personalità dell'indagato - Denunce per fatti analoghi - Utilizzabilità per la prognosi di recidiva - Possibilità.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI
Ai fini del giudizio sulla personalità e della prognosi di recidiva richiesto in materia cautelare dall'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., sono utilizzabili le denunce all'Autorità Giudiziaria per fatti analoghi a quello per cui si procede, posto che gli elementi per la valutazione di pericolosità possono trarsi anche da atti o comportamenti concreti non necessariamente oggetto di accertamento giudiziario.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 27, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)