Sez. 2, Sentenza n. 8097 del 04/02/2016 Ud. (dep. 29/02/2016) Rv. 266216 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - RICHIESTA - ORDINANZA DI RIGETTO | Abbreviato condizionato - Rigetto della richiesta - Controllo da parte del giudice del dibattimento - Valutazione "ex ante" - Necessità - Recupero della diminuente prevista per il rito - Condizioni - Fattispecie.
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - RICHIESTA - ORDINANZA DI RIGETTO
Il giudice del dibattimento che abbia respinto in "limine litis" la richiesta di accesso al rito abbreviato - rinnovata dopo il precedente rigetto del giudice dell'udienza preliminare ovvero proposta per la prima volta in caso di giudizio direttissimo o per citazione diretta - deve applicare anche d'ufficio la riduzione di un terzo prevista dall'art. 442, cod. proc. pen., se riconosce, alla luce dell'istruttoria espletata, che quel rito si sarebbe dovuto celebrare. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza con la quale la Corte territoriale aveva negato la riduzione per il rito, benché l'attività istruttoria espletata nel corso del dibattimento avesse coinciso con quella alla quale l'imputato aveva condizionato la richiesta di accedere al rito alternativo, avendo le parti prestato il consenso all'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di tutti i restanti atti di indagine).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)