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Sez. 4, Sentenza n. 3624 del 14/01/2016 Ud. (dep. 27/01/2016) Rv. 265801 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - RICHIESTA - ORDINANZA DI RIGETTO | Abbreviato condizionato - Rigetto della richiesta - Controllo da parte del giudice del dibattimento - Valutazione "ex ante" - Necessità - Recupero della diminuente prevista per il rito - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-01-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265801-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - RICHIESTA - ORDINANZA DI RIGETTO

In tema di giudizio abbreviato condizionato, il giudice di appello deve valutare la legittimità del rigetto della richiesta presentata in primo grado dall'imputato, verificando, alla luce della prospettazione operata dal richiedente, la ricorrenza dei requisiti di novità e decisività della prova richiesta, secondo una valutazione "ex ante", in considerazione della situazione esistente al momento della valutazione negativa, provvedendo ad applicare la diminuente prevista per il rito solo se tale rigetto non risulti fondato. (Fattispecie in cui il ricorrente si era limitato a richiedere l'applicazione del rito abbreviato condizionato all'escussione della persona offesa, omettendo di indicare che la richiesta era diretta ad acquisire ulteriori elementi rispetto a quelli presenti in atti dai quali poter inferire una diversa qualificazione giuridica del fatto contestato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)