Sez. 2, Sentenza n. 18745 del 15/01/2013 Ud. (dep. 29/04/2013) Rv. 255261 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - RICHIESTA - ORDINANZA DI RIGETTO | Rigetto della richiesta condizionata all'integrazione probatoria proposta o rinnovata in apertura del dibattimento - Quantificazione della pena nel caso di condanna - Dovere del giudice di applicare la diminuente dell'art. 442 cod. proc. pen. - Sussistenza - Condizioni.
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - RICHIESTA - ORDINANZA DI RIGETTO
Il giudice dibattimentale il quale abbia respinto "in limine litis" la richiesta di accesso al rito abbreviato - "rinnovata" dopo il precedente rigetto del giudice per le indagini preliminari ovvero proposta per la prima volta, in caso di giudizio direttissimo o per citazione diretta - deve applicare anche d'ufficio la riduzione di un terzo prevista dall'art. 442 cod. proc. pen., se riconosca pure alla luce dell'istruttoria espletata che quel rito si sarebbe dovuto invece celebrare.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)