Sez. 1, Sentenza n. 7337 del 12/07/1999 (Rv. 528523 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE | IRPEF sul trattamento di fine rapporto - Riliquidazione ex artt. 4 e 5 legge n. 482/86 - Istanza - Sottoscrizione - Omissione - Conseguenze - Sanatoria ex art. 156, terzo comma, cod. prov. civ. - Operatività - Esclusione.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE
La omissione della sottoscrizione della istanza di riliquidazione, ex artt. 4 e 5 della legge 26 settembre 1985 n. 482, dell'imposta dovuta sulle indennità (nella specie indennità di fine rapporto) ed altre somme percepite a decorrere dal 1 gennaio 1980 - costituendo situazione ostativa alla qualificazione della stessa come scrittura giuridicamente rilevante - preclude l'esame della richiesta di riliquidazione, senza che possa invocarsi la sanatoria ex art. 156, terzo comma, cod. proc. civ. per il raggiungimento dello scopo cui l'atto era destinato, riguardando questa gli atti processuali, tra i quali non può ricomprendersi l'istanza in questione, la quale ha invece carattere sostanziale, integrando una dichiarazione di volontà rivolta all'amministrazione e diretta ad ottenere l'applicazione del nuovo e più favorevole sistema di tassazione.
Riferimenti normativi: Legge 26/09/1985 num. 482 art. 4 CORTE COST., Legge 26/09/1985 num. 482 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)