Sez. 5, Ordinanza n. 1542 del 03/02/2012 (Rv. 621683 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE | IRPEF sul trattamento di fine rapporto - Riliquidazione ex artt. 4 e 5 legge n. 482 del 1986 - Istanza - Sottoscrizione - Omissione - Conseguenze - Effetti - Inesistenza dell'atto - Configurabilità - Efficacia sanante del ricorso giurisdizionale - Esclusione.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE
In tema di IRPEF, qualora non sia pendente giudizio per il rimborso dell'imposta anteriormente pagata, gli artt. 4 e 5 della legge 26 settembre 1986, n. 482 subordinano la riliquidazione dell'imposta sul trattamento di fine rapporto ad una istanza del contribuente, da presentarsi all'intendente di finanza entro il termine perentorio del 27 luglio 1989, anche quando la riliquidazione spetti "in ogni caso" e si sottragga così alla decadenza contemplata dall'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602. L'assenza di sottoscrizione, dando luogo ad un'ipotesi di inesistenza dell'atto, è insuscettibile di essere emendata "ex tunc" e nessuna rilevanza sanante può, quindi, attribuirsi ad un successivo ricorso giurisdizionale intervenuto oltre il termine perentorio citato.
Riferimenti normativi: Legge 26/09/1986 num. 482 art. 4, Legge 26/09/1986 num. 482 art. 5, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)