Sez. 1, Sentenza n. 12047 del 27/11/1998 (Rv. 521167 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE | IRPEF sul trattamento di fine rapporto - Riliquidazione ex artt. 4 e 5 legge n. 482/86 - Istanza - Sottoscrizione - Omissione - Efficacia sanante di atti aventi analogo contenuto intervenuti dopo il 27 luglio 1989 - Esclusione - Obbligo dell'Intendente di Finanza di convocare l'interessato per apporre la sottoscrizione mancante - Esclusione.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE
Qualora non sia pendente giudizio per il rimborso dell'imposta anteriormente pagata, gli artt. 4 e 5 della legge 26 settembre 1986 n. 482 (e successive integrazioni) subordinano la riliquidazione dell'IRPEF sul trattamento di fine rapporto ad una istanza del contribuente, da presentarsi all'Intendente di Finanza entro il termine perentorio del 27 luglio 1989, anche quando la riliquidazione spetti "in ogni caso" e si sottragga così alla decadenza contemplata dall'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602. La assenza di sottoscrizione di detta istanza - costituendo situazione ostativa alla qualificabilità della stessa come scrittura giuridicamente rilevante - preclude l'esame della richiesta di riliquidazione, senza che - scaduto il termine del 27 luglio 1989 - detta omissione possa essere emendata sulla scorta di altri documenti che evidenzino la volontà dell'istante di ottenere la riliquidazione della imposta. Nè gli effetti della intempestività della iniziativa dell'istante sono eludibili, invocando, con riferimento alla domanda non firmata, l'onere dell'Intendente di Finanza di convocarlo per apporre la sottoscrizione mancante (o comunque chiarire i suoi propositi), atteso che un siffatto adempimento non è ricollegabile al generale dovere di correttezza della Pubblica Amministrazione, vertendosi in materia di benefici rimessi alla scelta dell'interessato, né trova sostegno nella normativa tributaria.
Riferimenti normativi: Legge 26/09/1985 num. 482 art. 4 CORTE COST., Legge 26/09/1985 num. 482 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)