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Sez. U, Sentenza n. 9521 del 04/11/1996 (Rv. 500290 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ | Occupazione acquisitiva - Requisiti.
Stato
decisa il 1996-11-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500290-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ

L'esecuzione dell'opera pubblica costituisce un elemento necessario ma non sufficiente per il verificarsi dell'occupazione acquisitiva; perché si determini la perdita del bene da parte del privato proprietario, infatti, è necessario che la trasformazione della realtà materiale preesistente determini l'impossibilità giuridica di continuare ad utilizzare il bene in conformità della sua precedente destinazione, dando così luogo ad una sostanziale vanificazione del diritto di cui il bene costituiva l'oggetto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)