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Sez. 1, Sentenza n. 4188 del 13/05/1997 (Rv. 504262 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Definitiva trasformazione dell'immobile occupato - Liquidazione del danno - Criteri - Illegittimità della costruzione per difetto di licenza edilizia - Conseguenze - Applicabilità dell'art. 16, comma nono, legge n. 865 del 1971 e determinazione del danno con riguardo al solo valore dell'area - Esclusione - Illegittimità della costruzione quale elemento di valutazione dell'immobile - Rilevanza.
Stato
decisa il 1997-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504262-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO

La disposizione di cui all'art. 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (recante, fra l'altro, norme sulla espropriazione per pubblica utilità) secondo la quale se la costruzione è stata eseguita senza licenza ne deve essere disposta la demolizione ai sensi dell'art. 26 della legge urbanistica n. 1150 del 1942, e successive modificazioni, e l'indennità è determinata in base al valore della sola area, mira a contenere la misura dell'indennità spettante al soggetto passivo del procedimento espropriativo, il quale viene privato del diritto reale in base a un regolare provvedimento ablatorio, e non può trovare applicazione analogica quando l'Amministrazione, in conseguenza dell'illegittima occupazione del bene e della costruzione dell'opera pubblica, sia obbligata a ristorare il danneggiato secondo le regole generali sul risarcimento per fatto illecito, salva la possibilità di far valere l'illegittimità della costruzione ai fini della concreta valutazione dell'immobile occupato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 22/01/1971 num. 865 art. 16 com. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)