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Sez. 1, Sentenza n. 26965 del 02/12/2013 (Rv. 628995 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - ACQUEDOTTO | Apprensione o mantenimento "sine titulo" di un suolo di proprietà privata - Realizzazione di un manufatto comprovante servitù di fatto - Costituzione di una servitù a seguito di occupazione acquisitiva - Esclusione - Illecito a carattere permanente - Sussistenza - Realizzazione di condutture per il transito delle acque - Irrilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628995-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - ACQUEDOTTO

L'apprensione (o il mantenimento) "sine titulo" di un suolo di proprietà privata, occorrente per la realizzazione di un manufatto comportante una servitù di fatto, sia che la realizzazione dell'opera non sia stata autorizzata dalla competente autorità, sia che non sia assistita da declaratoria di pubblica utilità, sia che, pur in presenza di detta autorizzazione e di detta declaratoria, non vi sia stato un valido asservimento per via di un provvedimento amministrativo, non determina la costituzione di una servitù, secondo lo schema della cosiddetta occupazione acquisitiva, i cui estremi non sono ravvisabili con riguardo ai diritti reali "in re aliena", ma configura un illecito a carattere permanente, il quale perdura fino a quando non venga (anche per intervento giudiziale) rimosso il manufatto, o cessi il suo esercizio, o sia costituita regolare servitù; ciò anche nell'ipotesi in cui siano realizzate condutture per il transito delle acque o dei liquami, ovvero altri manufatti necessari a consentirlo, posto che, per il verificarsi dell'occupazione espropriativa, è necessario che si realizzi la irreversibile trasformazione del fondo appreso nell'opera pubblica e si determini l'impossibilità giuridica dell'utilizzazione futura del bene, in conformità alla sua precedente destinazione.

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1031, Cod. Civ. art. 1032, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)