Sez. 3, Sentenza n. 13427 del 20/07/2004 (Rv. 575403 - 01)
PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE | Procedimento disciplinare - Prescrizione - Termine quinquennale - Effetto interruttivo istantaneo del promovimento dell'azione disciplinare in sede amministrativa - Sussistenza - Necessità di concludere il procedimento nell'arco di cinque anni con il deposito della decisione - Sussistenza.
PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE
In base a quanto disposto dall'art. 51 del d.P.R. 5 aprile 1950 n. 221, il procedimento disciplinare nei confronti di chi eserciti una professione sanitaria deve concludersi, a pena di prescrizione dell'azione disciplinare, nell'arco di cinque anni a decorrere dal promovimento della detta azione disciplinare in sede amministrativa (che a sua volta interrompe con effetto istantaneo, ai sensi dell'art. 2945, primo comma, cod. civ., il decorso del termine quinquennale di prescrizione). A tal fine la "conclusione" può ritenersi intervenuta solo con il deposito della propria decisione da parte dell'organo disciplinare, non essendo sufficiente la sola assunzione dell'atto sanzionatorio da parte di esso, in quanto solo con il deposito della decisione il provvedimento disciplinare diviene conoscibile all'esterno.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2945, Legge 05/04/1950 num. 221 art. 51
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)