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Sez. 3, Sentenza n. 3706 del 09/03/2012 (Rv. 621639 - 01)

PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE | Procedimento disciplinare - Prescrizione - Termine quinquennale - Atto interruttivo - Atto di promovimento dell'azione disciplinare - Idoneità - Convocazione del professionista dinanzi al Presidente del Consiglio dell'Ordine - Inidoneità - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621639-01

PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE

In base a quanto disposto dall'art. 51 del d.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, il procedimento disciplinare nei confronti di chi eserciti una professione sanitaria deve concludersi, a pena di prescrizione dell'azione, nell'arco di cinque anni, salvo il compimento di atti interruttivi, quale è la delibera del Consiglio dell'Ordine di esercitare l'azione medesima, ma non anche la convocazione del medico davanti al Presidente del Consiglio dell'Ordine, prevista dall'art. 39 del d.P.R. citato, poiché questa, essendo ancora preliminare all'apertura del procedimento, e volta all'acquisizione-verifica degli elementi informativi per addivenire alla decisione di sottoporre al Consiglio la proposta di promovimento dell'azione, è posta a garanzia del professionista, e, a volerne riconoscere una capacità interruttiva, si frustrerebbe l'esigenza di evitare la protrazione per un tempo indefinito della possibilità di applicazione della sanzione.

Riferimenti normativi: DPR 05/04/1950 num. 221 art. 39, DPR 05/04/1950 num. 221 art. 51, Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)