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Sez. 3, Sentenza n. 10396 del 30/07/2001 (Rv. 548616 - 01)

PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE | Giudizi disciplinari - Azione disciplinare - Prescrizione - Termine quinquennale - Interruzione ad effetto istantaneo - Successivo procedimento giurisdizionale innanzi alla Commissione centrale - Effetto permanente.
Stato
decisa il 2001-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/548616-01

PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE

La prescrizione quinquennale prevista dall'art. 51 del d.P.R. 5 aprile 1950 n. 221 dell'azione disciplinare nei confronti degli esercenti professioni sanitarie è interrotta con effetto istantaneo ai sensi dell'art. 2945, primo comma, cod. civ., dal promovimento della detta azione disciplinare in sede amministrativa, mentre per la fase giurisdizionale davanti alla Commissione Centrale è applicabile il secondo comma del menzionato art. 2945 che prevede l'effetto permanente dell'interruzione (Nella specie, il principio è stato affermato in relazione a procedimento disciplinare a carico di un odontoiatra).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2945, DPR 05/04/1950 num. 221 art. 51

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)