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Sez. 3, Sentenza n. 3376 del 17/12/2001 Ud. (dep. 30/01/2002) Rv. 220942 - 01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - CONTUMACIA DELL'IMPUTATO - IN GENERE | Imputato disabile - Impedimento a comparire per la presenza di barriere architettoniche - Dichiarazione di contumacia - Illegittimità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-12-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/220942-01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - CONTUMACIA DELL'IMPUTATO - IN GENERE

Deve considerarsi legittimo l'impedimento a comparire, con conseguente nullità dell'ordinanza dichiarativa della contumacia, da parte dell'imputato disabile che non possa accedere ai locali di udienza per la presenza di barriere architettoniche, che dovrebbero essere rimosse ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104 e del DPR 24 luglio 1996, n.503, e per il quale l'ufficio giudiziario non abbia altrimenti provveduto a consentire il dignitoso esercizio del diritto di difendersi presenziando al dibattimento. (Fattispecie in cui la difesa ha tempestivamente documentato l'esistenza di un grave handicap fisico dell'imputato, incompatibile con l'accesso all'aula di udienza).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 486 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 486 CORTE COST., Legge 05/02/1992 num. 104 art. 24, DPR 24/07/1996 num. 503 CORTE COST., DM Lavori pubblici 14/06/1989 art. 236, Costituzione art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)