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Sez. 3, Sentenza n. 10057 del 12/07/1995 Ud. (dep. 30/09/1995) Rv. 202959 - 01

Giudizio - Dibattimento - Atti introduttivi - Contumacia dell'imputato - Ordinanza dichiarativa - In genere | Artt. 486 e 487 nuovo cod. proc. pen. - Eliminazione della discrezionalità del giudice nel valutare la prova dell'impedimento - Esclusione - Discrezionalità sorretta da motivazione adeguata, logica e corretta - Necessità - Sussistenza - Conseguenze in caso di certificato medico disatteso.
Stato
decisa il 1995-07-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202959-01

Giudizio - Dibattimento - Atti introduttivi - Contumacia dell'imputato - Ordinanza dichiarativa - In genere

In tema di ordinanza dichiarativa della contumacia, gli artt. 486 e 487 del nuovo codice di procedura penale non hanno eliminato la discrezionalità del giudice nell'apprezzamento della prova dell'impedimento. Questa valutazione discrezionale, però, deve essere sorretta da una motivazione adeguata, logica e corretta: non basta che vi sia comunque una motivazione (magari anche diffusa) che illustri le ragioni del giudizio negativo formulato circa la dedotta assoluta impossibilità dell'imputato a comparire, ma occorre che tale motivazione inerisca puntualmente alla prodotta prova dell'impedimento e sia immune da vizi logico-giuridici. Conseguentemente, nel disattendere un certificato medico, il giudice non può valutare in maniera arbitraria ed illogica la natura e la rilevanza dell'infermità in esso attestata ed il carattere impeditivo del male da cui si afferma affetto l'imputato, sicché accertare che la motivazione si pone in contrasto con fondamentali principi della scienza medica e/o con elementari considerazioni di comune buon senso, non significa rivalutare il merito di una decisione discrezionale, ma sottoporre a vaglio critico la motivazione medesima per verificarne la sua intrinseca logicità e correttezza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 486 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 486 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 487 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 487 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)