Sez. U, Sentenza n. 302 del 20/01/1989 (Rv. 461464 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ENTI DI SVILUPPO AGRICOLO IN CALABRIA (ESAC) - ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE ED INTERPOSIZIONE NELLE PRESTAZIONI DI LAVORO - DOMANDA RELATIVA - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ENTI DI SVILUPPO AGRICOLO IN CALABRIA (ESAC) - ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE ED INTERPOSIZIONE NELLE PRESTAZIONI DI LAVORO - DOMANDA RELATIVA - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
La domanda proposta dal lavoratore subordinato, per sostenere che il rapporto di lavoro, ancorché formalmente instauratosi con imprenditore privato, debba intendersi costituito per violazione del divieto di intermediazione ed interposizione di cui alla legge 23 ottobre 1960 n. 1369, direttamente con l'ente di sviluppo agricolo in Calabria (ESAC), in relazione a prestazioni stabilmente inserite nella sua organizzazione pubblicistica, e per chiedere l'accertamento della propria qualità di dipendente dell'ente medesimo, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblico impiego, alla stregua della natura di detto convenuto di ente pubblico non economico. (V 6522/87, mass n 454779; (V 6194/85, mass n 443321).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge Reg. Calabria 14/12/1978 num. 28
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)