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Sez. 2, Sentenza n. 9715 del 06/10/1997 (Rv. 508574 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - IN GENERE | Accertamento nei confronti di un terzo dell'appartenenza al condominio di un determinato immobile - Azione proposta da un singolo condomino - Integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i condomini - Necessità.
Stato
decisa il 1997-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/508574-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - IN GENERE

In tema di condominio di edifici, quando un singolo condomino chiede accertarsi in giudizio, sia pure in via di eccezione, nei confronti di un terzo che ne assume la proprietà esclusiva, l'appartenenza al condominio di un determinato immobile, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di tutti i condomini, poiché la sentenza ancorché di accertamento, pronunciata in assenza di alcuni di essi, in quanto loro non opponibile, sarebbe "inutiliter data", non essendo idonea, stante l'esigenza di non privare la decisione dell'utilità connessa all'esperimento della azione proposta, a produrre gli effetti che l'attore si riprometteva nel domandarla e cioè il riconoscimento del suo diritto esclusivo e quelli del convenuto che contestandola, mirava a fare accertare la contitolarità dei condomini pretermessi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)