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Sez. 3, Sentenza n. 10836 del 03/11/1993 (Rv. 484155 - 01)

Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Disciplina transitoria - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Contratti in corso soggetti a proroga - Durata - In genere | Recesso del locatore - Indennità per la perdita dell'avviamento commerciale - Riferimento al momento di operatività del recesso - Credito di valuta - Configurabilità.
Stato
decisa il 1993-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484155-01

Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Disciplina transitoria - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Contratti in corso soggetti a proroga - Durata - In genere

In tema di locazioni di immobile ad uso non abitativo, il credito relativo all'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale spettante al conduttore nel caso di recesso del locatore, trattandosi di compenso rapportato al canone corrente di mercato per locali aventi le stesse caratteristiche (art. 69 legge n. 392/1978) ovvero al canone richiesto od offerto (art. 1 D.L. n. 832/1987 sostitutivo dell'art. 69 cit.) e riferito al momento in cui il recesso ha operato i suoi effetti (e cioè al sesto mese dopo il preavviso di rilascio), ha per oggetto fin dall'origine una somma di denaro e, pertanto, costituisce un credito di valuta e non di valore.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 34 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 69 CORTE COST., Decreto Legge 09/12/1986 num. 832 art. 1 CORTE COST., Legge 06/02/1987 num. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)