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Sez. 4 - , Sentenza n. 43840 del 16/05/2018 Ud. (dep. 03/10/2018) Rv. 274265 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Normativa antinfortunistica - Ambito di operatività - Luogo di lavoro - Nozione.
Stato
decisa il 2018-05-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/274265-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO

In tema di infortuni sul lavoro, nella nozione di "luogo di lavoro", rilevante ai fini della sussistenza dell'obbligo di attuare le misure antinfortunistiche, rientra ogni luogo in cui viene svolta e gestita una qualsiasi attività implicante prestazioni di lavoro e in cui il lavoratore deve o può recarsi per provvedere ad incombenze di qualsiasi natura in relazione alla propria attività.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)