Sez. L, Sentenza n. 6386 del 22/07/1987 (Rv. 454661 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'INAIL - PRESCRIZIONE APPLICABILE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'INAIL - PRESCRIZIONE APPLICABILE.*
Ove l'Inail agisca, anziché con l'Azione di regresso di cui agli artt. 10 ed 11 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, con l'Azione di surrogazione ex art. 1916 cod. civ. nei confronti del terzo responsabile (per colpa o per dolo) dell'infortunio subito dal lavoratore assicurato - Azione cui l'istituto deve far ricorso allorché il terzo responsabile non sia il datore di lavoro dello assicurato - il regime della prescrizione non è quello speciale previsto, per l'Azione di regresso, dall'art. 112 DPR cit., bensì quello generale contemplato dall'art. 2947 cod. civ.. pertanto, qualora il reato sia dichiarato estinto per prescrizione, la pretesa risarcitoria dell'istituto - in applicazione del disposto del terzo comma dell'art. 2947 cit. - sopravvive soltanto se il decorso del termine prescrizionale relativo al diritto al risarcimento del danno sia stato interrotto antecedentemente e tempestivamente con atto stragiudiziale di Costituzione in mora, o per effetto del riconoscimento del debito, o mediante la proposizione della domanda nella Sede propria ovvero nella Sede penale a mezzo della Costituzione di parte civile, con la conseguenza, quanto agli effetti connessi alla rispettiva natura, della decorrenza dall'interruzione del nuovo periodo se si tratta di Atti ad effetti istantanei, di cui agli artt. 2943 ultimo comma, 2944 e 2945, ultimo comma cod. civ., e del decorso dal momento della sentenza che definisce il giudizio (rispettivamente penale o civile) nei casi di Costituzione di parte civile o di proposizione di domande in Sede civile ai sensi dell'art. 2943 cit..*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)