Sez. 3, Sentenza n. 7979 del 01/10/1994 (Rv. 487962 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE | Successione a titolo particolare nei diritti del danneggiato verso il terzo autore del fatto dannoso - Procedimento penale a carico del terzo responsabile, al quale abbia partecipato il danneggiato - Mancata decorrenza del termine prescrizionale durante la pendenza - Efficacia nei confronti dell'istituto assicuratore surrogatosi - Estraneità di tale istituto al procedimento penale - Irrilevanza.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE
La surroga dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato verso il responsabile (e l'assicuratore di questo) comporta l'acquisto, a titolo derivativo, di tali diritti nel medesimo stato, con lo stesso contenuto e gli stessi limiti in cui essi si trovavano al momento della surrogazione, venendo a subentrare nell'identica posizione, sostanziale e processuale, dei danneggiati verso il terzo autore del fatto dannoso. Conseguentemente, la mancata decorrenza del termine di prescrizione durante la pendenza del procedimento penale a carico del terzo responsabile del danno ed al quale abbia partecipato il danneggiato, produce i suoi effetti non soltanto nei confronti di quest'ultimo, ma anche nei confronti dell'Istituto assicuratore surrogatosi nei diritti dello stesso, nell'ambito di una successione a titolo particolare, anche se sia rimasto estraneo al procedimento penale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)