Sez. L, Sentenza n. 2805 del 09/06/1989 (Rv. 463057 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE - AZIONE SURROGATORIA - DISTINZIONE - PROPOSIZIONE DELL'UNA E DELLA ALTRA IN UNICO PROCESSO - SEPARAZIONE DELLE CAUSE - NECESSITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE - AZIONE SURROGATORIA - DISTINZIONE - PROPOSIZIONE DELL'UNA E DELLA ALTRA IN UNICO PROCESSO - SEPARAZIONE DELLE CAUSE - NECESSITÀ.*
Mentre l'Azione surrogatoria esercitata dall'Inail ex art. 1916 cod. civ. verso i terzi responsabili dell'evento dannoso, sostituendosi all'infortunato cui abbia erogato le prestazioni assicurative, è devoluta alla Competenza del giudice ordinario (secondo i normali criteri di valore), l'Azione di regresso ex artt. 10 e 11 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, esercitata dallo stesso istituto nei confronti del datore di lavoro, ricade, attenendo al rapporto di Assicurazione obbligatoria, nella Competenza funzionale del giudice del lavoro (art. 442 cod. proc. civ.), non derogabile per motivi di connessione. Consegue che le relative cause, ove entrambe proposte in un unico processo davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro, debbono essere separate, affinché ciascuna sia esaminata e decisa con il rito che le è proprio. (V 6386/87, mass n 454661; (V 1949/75, mass n 375646; (Conf 7033/86, mass n 449109).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)