Sez. 1, Sentenza n. 12417 del 07/07/2004 (Rv. 574232 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - NUOVA | Deduzione degli elementi costitutivi del contratto di apertura di credito in conto corrente al posto di quello di sconto con cessione di credito una volta trascorso il termine previsto dal secondo comma dell'art. 180 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - NUOVA
I distinti elementi che caratterizzano sul piano fattuale, prima ancora che giuridico, il contratto di apertura di credito regolato in conto corrente, da un lato, e quello di sconto con cessione di credito, dall'altro (concretizzandosi, il primo, in un affidamento della banca al cliente ed il secondo in un'anticipazione previa cessione "pro solvendo" del credito), comportano che l'ulteriore prospettazione, da parte del convenuto, del primo dei due contratti, in un momento successivo del processo (nella specie, da parte della banca convenuta, onde far escludere, ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria, il carattere solutorio delle rimesse eseguite dal cliente, poi dichiarato fallito), configura una eccezione nuova, non deducibile tardivamente in primo grado (nel caso, con la comparsa conclusionale), né, tanto meno, per la prima volta avanti al giudice d'appello (in un giudizio nel quale trovano applicazione, "ratione temporis", le disposizioni novellate degli artt. 180, secondo comma, e 345, secondo comma, cod. proc. civ.). Nè la tardiva deduzione è evitata dalla tempestiva produzione documentale idonea, in ipotesi, ad evidenziare gli elementi della distinta fattispecie contrattuale successivamente fatta valere, atteso che la posizione delle parti nel processo civile viene desunta unicamente dal contenuto della domanda o delle eccezioni nonché dalle rispettive tesi dedotte a sostegno e non già dalla documentazione prodotta, la quale può svolgere solo la funzione di prova relativamente alle circostanze di fatto indicate a supporto del quadro giuridico prospettato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 180 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Civ. art. 1842, Cod. Civ. art. 1858
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)