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Sez. 3, Sentenza n. 15810 del 28/07/2005 (Rv. 582943 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE | Controversie locative - Procedimento di sfratto per morosità - Fase a cognizione piena - Legittimazione sostanziale del conduttore cessionario - Contestazione in primo grado per mancata disponibilità dell'immobile - Mutamento in appello della ragione della contestazione - Deduzione della mancata comunicazione della cessione - Inammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582943-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE

In un giudizio di sfratto per morosità relativo a locazione ad uso diverso da quello abitativo, la deduzione come motivo di appello da parte del conduttore, che sia stato convenuto come cessionario della locazione, della insussistenza della propria legittimazione sostanziale (in primo grado contestata per altra ragione, costituita dal non aver conseguito la disponibilità dell'immobile), per il fatto che il locatore non avrebbe dato la prova della comunicazione della cessione ex art. 36 l. n. 392 del 1978, integra un'attività di contestazione di un fatto costitutivo della pretesa del locatore e la connessa introduzione di un fatto impeditivo, che, rispettivamente, si concretano nella violazione delle preclusioni al potere di contestazione emergenti dalle norme degli artt. 415, 416 e 420, primo comma, cod. proc. civ. e nella deduzione di un'eccezione del tutto nuova in violazione dell'art. 437, secondo comma, cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 415 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 447 bis CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)